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Imposta di Soggiorno

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Dal 19 luglio 2023 è istituita l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento, dietro corrispettivo, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta situate nel territorio comunale.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Trebisacce, fino a un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.

Imposta di Soggiorno

A chi è rivolto

L'Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera, extralberghiera ed appartamenti ammobiliati ad uso turistico. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento, fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. Nel caso di pernottamenti superiori a 7 giorni consecutivi sono soggetti all’imposta solo i primi 7 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.  Le strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti), della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Descrizione

Dal 19 luglio 2023 è istituita l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento, dietro corrispettivo, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta situate nel territorio comunale.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Trebisacce, fino a un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.

Come fare

Gli ospiti, non residente nel Comune di Trebisacce, che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.
Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese,
esclusivamente con il sistema “PagoPA”, in attuazione all’art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
Le somme accertate dall’amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Il Comune di Trebisacce mette a disposizione delle strutture ricettive un software applicativo per gestire l’imposta di soggiorno di hotel, alberghi, B&B e affittacamere che dialoga con il comune in modo diretto. Il gestore si accredita sul web e registra le strutture che gestisce. Le funzioni per l’esercente sono semplici da utilizzare e consentono di gestire tutte le incombenze relative all’imposta di soggiorno:
• Dichiarazioni periodiche
• Presenze giornaliere
• Registro presenze e file per questura
• Pagamenti... ora anche PagoPA
• Dichiarazione annuale agente contabile

Cosa serve

Per effettuare la dichiarazione è necessario avere i dati delle presenze rilevate, divise per mese nonché il dettaglio delle presenze oggetto di riduzione o esenzione.

Cosa si ottiene

Assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dalla Legge.

Tempi e scadenze

Il gestore della struttura è tenuto a trasmettere al Comune una comunicazione trimestrale dalla quale risulti il numero di pernottamenti, distinti tra
imponibili ed esenti nonché tutte le altre informazioni necessarie alla liquidazione dell’imposta da versare.
La dichiarazione approvata con decreto ministeriale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Quanto costa

Strutture ricettive alberghiere (in via esemplificativa: alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo)

Gennaio – Giugno  € 1,00
Luglio – Agosto  € 1,50
Settembre – Dicembre € 1,00
Strutture ricettive extra-alberghiere (in via esemplificativa: case per ferie, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast, boat and breakfast, agriturismi, unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 431 del 9.12.1998, immobili o stanze oggetto di locazione brevi di cui all’articolo 4 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.)
Gennaio – Giugno  € 1,00
Luglio – Agosto  € 1,50
Settembre – Dicembre € 1,00
Strutture ricettive all’aria aperta (previa individuazione delle aree da parte della Giunta Comunale) (in via esemplificativa: campeggi, aree sosta di caravan, autocaravan e altri mezzi simili mobili di pernottamento)
Gennaio – Giugno  € 0,50
Luglio – Agosto  € 1,00
Settembre – Dicembre € 0,50
Sono esentati dal pagamento dell'imposta: 
  1. I residenti nel territorio comunale;
  2. minori entro il decimo anno di età;
  3. il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano in essa;
  4. i portatori di handicap non autosufficienti ed un loro accompagnatore;
  5. Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
  6. Gli artisti e gli ospiti di manifestazioni culturali ed eventi organizzati o patrocinati dall’Amministrazione comunale;
  7. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  8. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  9. I soggetti che soggiornano sul territorio in forza di un contratto di locazione di durata superiore a quella massima stabilita per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i..
 

Accedi al servizio

Accedi all'Imposta di soggiorno dalla tua Area Personale del Portale del Contribuente per gestire la struttura e le relative denunce e per avere la propria situazione in linea.Imposta di Soggiorno

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi il Regolamento Comunale allegato.

Documenti e Allegati

Contatti

Contatti generali
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indirizzo: Piazza della Repubblica

Telefono:
0981.550247
Argomenti:Pagina aggiornata il 01/04/2025


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