IL SINDACO
Premesso che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati
con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e al patrimonio boschivo;
Accertato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che al’esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono costituire origine di incendi;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 282 del 08/07/2014 con la quale la Regione Calabria ha approvato il “PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI PER IL
TRIENNIO 2014-2016”;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 181 del 08/05/2021 con la quale la Regione Calabria ha approvato il “PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2021”;
Vista l’O.P.C.M. n. 3606 del 28-08-2007 disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d’incendi e fenomeni di combustione;
Vista la Legge n. 353 del 21-11-2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;
Vista la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 45 del 15/10/2018 di approvazione Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile;
Visto l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile che individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco;
Visto l’art. 108 Capo VIII Protezione Civile del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
ORDINA
IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DECORRE DAL 15 GIUGNO
AL 30 SETTEMBRE
Dal 15 Giugno al 30 Settembre, su tutto il territorio regionale si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 238/2014.
É FATTO DIVIETO:
- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi,
nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Durante tale periodo i proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del Territorio Comunale, devono:- provvedere, con immediatezza, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio;
- provvedere ad effettuare tale pulizia per un raggio di 50 metri da tutti i fabbricati e dalle infrastrutture esistenti; in particolare gli interessati dovranno pulire il proprio fondo, o corte, o giardino posti in prossimità di strade, nonché di fabbricati residenziali, rurali, industriali, commerciali ed artigianali in genere;
- Agli Enti Pubblici e/o ai soggetti da loro incaricati si dovranno fare carico della pulizia degli immobili di proprietà o delle strade di loro competenza della pulizia entro il termine suddetto
ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI
1 Su tutto il territorio comunale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti
prescrizioni e divieti:
a. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell’erba secca;
b. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
c. l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande.
I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili.
È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
d. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate;
e. l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
f. fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale), nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla
L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo.
Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele
tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91.
g. è consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento.
2 Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell’UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza per le seguenti finalità:
a. attività sperimentali a scopo di ricerca;
b. tutela di specie per le quali sia riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
c. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
3 La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti a,b,c,d di cui sopra sarà inoltrata all’UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza ai sotto elencati indirizzi, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune interessato:
a. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per le provincie di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia) – Viale Europa Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
b. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Cosenza) – Contrada Vaglio Lise – 87100 Cosenza
c. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Reggio Calabria) Via Modena – 89122 Reggio Calabria
La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
1. planimetria descrittiva della superficie interessata dall’intervento con indicazione dell’uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
2. descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall’intervento;
3. indicazioni sull’ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati)
4. descrizione tecnica delle modalità operative dell’intervento;
5. definizione esplicita delle finalità dell’intervento;
6. valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;
7. dichiarazione di non significatività dell’intervento sulla conservazione del suolo. L’operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell’incendio e alle caratteristiche della superficie interessata.
4 I Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a un Km, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, da comunicare all’UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare
pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l’attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio
boschivo.
DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:
5 nelle aree forestali all’aperto, l’utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
a. accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all’interno di aree pic-nic;
b. accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;
I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio.
Le aree di cui sopra, vengono individuate dai sindaci deiComuni interessati che a loro volta tramite ordinanza disporranno tutte le misure atte alla difesa passiva dagli incendi.
In caso di inadempienza provvederanno direttamente i Comuni.
AVVERTE
Tutti i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie che saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni
impartite.per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall’art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51, nonché con quelle penali stabilite dall’art. 11 della medesima legge
INVITA
CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO A DARNE COMUNICAZIONE IMMEDIATA AD UNA DELE SEGUENTI
AUTORITA’: - REGIONE CALABRIA - PROTEZIONE CIVILE N. VERDE 800496496
- CORPO FORESTALE DELLO STATO Tel. 1515
- VIGILI DEL FUOCO Tel. 115
- CARABINIERI Tel. 112
- COMUNE DI TREBISACCE - POLIZIA MUNICIPALE Tel. 0981-550222 0981-550230
DISPONE
L’immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 (quindici) ed in luoghi di visibilità pubblica.
Il Comando Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri di Trebisacce – Sezione Corpo Forestale,sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
Regione Calabria - Settore Protezione Civile - Catanzaro;
Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione - Catanzaro;
Regione Calabria - A.FO.R. - Catanzaro;
U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Comando Stazione Carabinieri di Trebisacce;Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza;
Anas Cosenza;
Ferrovie dello Stato - RFI - Direzione Territoriale Produzione - Reggio Calabria;
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisacce;
Comando Polizia Municipale - Sede;
Comune di Trebisacce - Servizio Protezione Civile.